Revocatoria speciale per i finanziamenti «anomali»
Secondo la Cassazione questa soluzione è da preferire rispetto all’ipotesi di una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
La sentenza della Cassazione n. 15196, depositata ieri (si veda, per altri profili, “Al curatore solo l’azione per abuso di direzione a tutela dei creditori sociali” di oggi), si sofferma anche sulla corretta interpretazione dell’art. 2467 c.c., nella versione anteriore alle novità apportate dal DLgs. 14/2019.
La citata disposizione del codice civile, infatti, stabiliva che il diritto dei soci al rimborso di un finanziamento concesso alla società in una situazione di squilibrio finanziario, o in un contesto che avrebbe richiesto un aumento di capitale, era postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, qualora effettuato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, avrebbe dovuto essere restituito alla massa (previsione, quest’ultima,
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