Riassunzione del processo interrotto valida se permette di identificare la causa
Sufficiente il deposito dell’istanza anche senza notifica alla controparte
La sentenza della Cassazione n. 12584/2024, pronunciata in relazione a un caso nel quale i giudici avevano dichiarato estinto il processo per mancata riassunzione della causa nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, ha chiarito che l’atto di riassunzione del processo interrotto non deve avere requisiti di forma particolari, essendo sufficiente che emerga la volontà di riassumere il processo. Può quindi proseguire la causa che sia stata riassunta con la presentazione di un atto che non abbia i requisiti di forma previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c.
Nel caso deciso dalla Cassazione, a seguito dell’atto di appello proposto dalla contribuente l’Agenzia delle Entrate presentava appello incidentale e, nelle more del processo di secondo grado, il Tribunale ...
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