Società sportive dilettantistiche con IRAP variabile
Si applica la disciplina delle società di capitali e non quella degli enti non commerciali
La sentenza della Cassazione n. 29254/2023 offre lo spunto per tornare sulla questione della determinazione della base imponibile IRAP delle società sportive dilettantistiche.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, una società cooperativa sportiva dilettantistica presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso con la quale chiedeva la restituzione dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013, sulla base del presupposto che il tributo avrebbe dovuto essere calcolato con il metodo retributivo, proprio degli enti non commerciali (ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 446/97), e non in base alle disposizioni previste per le società di capitali (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
Il ricorso del contribuente veniva respinto in primo grado, ma accolto
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