La SGR non risponde del debito IVA relativo al fondo comune estinto
In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non si può configurare una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio (SGR), che ha amministrato tale fondo, con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che l’Agenzia delle Entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Pertanto, la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA che gravano sul fondo comune estinto.
Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16285 depositata ieri, 12 giugno 2024. L’art. 8 del DL 351/2001 (conv. L. 410/2001) prevede che la SGR sia soggetto passivo ai fini IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti.
Tuttavia, la Cassazione ha sancito che la SGR si occupa solo degli adempimenti contabili, ma la sua attività è imputabile direttamente al fondo. Diversamente, si violerebbe il principio della capacità contributiva poiché la SGR rimarrebbe assoggettata, anche dopo la cessazione del rapporto gestorio, alle pretese tributarie dell’Amministrazione finanziaria.
In altri termini, la SGR è il soggetto passivo sotto il profilo meramente formale mentre, dal punto di vista sostanziale, è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo a rispondere dell’imposta.