L’interruzione del processo non ingloba i termini pendenti
Il termine per l’adesione è interrotto dal fallimento e riprende a decorrere dopo il termine semestrale
Ove una causa di interruzione del processo intervenga prima dell’instaurazione del giudizio, ai fini della tempestività del ricorso occorre tener conto che la proroga di sei mesi decorre dall’evento e, se pendenti ulteriori termini, questi riprenderanno a decorrere allo scadere del termine semestrale.
Questo è in sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17328, di ieri, 24 giugno 2024, che è stata chiamata a pronunciarsi in ordine a una fattispecie di interruzione del processo prima della proposizione del ricorso.
Nella specie a una società veniva notificato un accertamento a seguito del quale proponeva istanza di adesione da cui iniziavano a decorrere i novanta giorni di sospensione del termine per il ricorso previsti dall’art. 6 del DLgs. ...
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