Con IVA l’attività dell’ente di gestione collettiva dei diritti d’autore
Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-179/23, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata in merito alla rilevanza IVA delle attività svolte da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore.
Tale ente, in base alla normativa rumena, distribuisce e paga ai titolari dei diritti d’autore i compensi loro spettanti in base alla legge, riscuotendoli presso i soggetti utilizzatori. Su tali compensi, l’ente trattiene una commissione di gestione che i titolari dei diritti sono tenuti a versare e che è destinata a coprire i costi dallo stesso sostenuti.
Secondo i giudici unionali, la suddetta commissione costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini del tributo (artt. 2, 24 e 25 della direttiva 2006/112/Ce), in quanto esiste tra le parti un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni, che stabilisce un nesso diretto tra i servizi di gestione resi dall’ente e la commissione versata dai titolari dei diritti.
Tale conclusione non può essere messa in discussione per il fatto che la fornitura dei servizi di gestione e il pagamento della commissione siano determinati dalla legge.
Inoltre, la circostanza che le prestazioni rese dall’organismo di gestione siano “accessorie” all’espletamento di operazioni non soggette a IVA (intercorse tra i titolari dei diritti e i soggetti utilizzatori) non può privare del regime di imponibilità IVA le prestazioni di gestione rese dall’ente.
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