Giusta causa di recesso del lavoratore da valutare secondo i principi generali
È necessaria un’analisi complessiva della condotta datoriale in caso di dimissioni
Per l’integrazione della giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’art. 2119 c.c., rileva la complessiva condotta tenuta dal datore di lavoro, da valutare alla luce dei principi generali dell’ordinamento.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza del 3 luglio 2024 n. 18263, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso da un lavoratore con la qualifica di dirigente, diretto a far accertare l’esistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal medesimo.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva avanzato le proprie dimissioni comunicando alla società un preavviso di 6 mesi; in risposta, la datrice di lavoro aveva disabilitato l’account di posta elettronica aziendale, impedito l’accesso al computer e, finanche, l’ingresso in ufficio.
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