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L’integrazione del controllo basta per l’esenzione per la successione di quote

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 luglio 2024

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L’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, nella parte in cui limita l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di successione per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali, ai casi in cui è integrato o acquisito il controllo sociale ai sensi dell’art. 2359 comma 1 c.c., trova la propria ratio nella volontà di riservare il trattamento agevolativo alle situazioni in cui, per effetto del trasferimento delle quote, sia raggiunto il controllo. 

L’integrazione del controllo, quindi, può avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali che, sommate a quelle trasferite, conferiscono il controllo sociale. Lo precisa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18732, depositata ieri.

Sebbene non sia agevole ricostruire i fatti alla base della pronuncia, che è sinteticamente motivata, sembra di comprendere che la Corte di Cassazione abbia ritenuto integrato il requisito del controllo sommando alle quote detenute in comproprietà quelle detenute in proprio dai singoli soci.

Si legge, infatti, nella sentenza che “la presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società da parte dei detentori delle quote” e, inoltre, che la norma non distingue il tipo di comunione e, ai fini dell’integrazione del controllo, “non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci nel caso in giudizio”.
 

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