Falso in bilancio per crediti inesigibili
Va provata la potenzialità ingannatoria e la consapevolezza della falsità
Il delitto di false comunicazioni sociali, a seguito della riforma attuata dalla L. 69/2015, è delitto di condotta a pericolo concreto, per cui spetta al giudice operare una valutazione di causalità “ex ante”, vale a dire che costui deve valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, deve esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifici e raggiri contenuti nel documento contabile, nell’ottica di una potenziale induzione in errore dei destinatari delle informazioni in esso contenute. Tale rilevanza, proprio perché non più ancorata a soglie numeriche predeterminate, ma accertata dall’organo giudicante in relazione alle scelte che i destinatari dell’informazione (soci, creditori, potenziali ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41