Nel conferimento d’azienda si trasferisce anche il diritto alla detrazione IVA
Nell’ipotesi di conferimento d’azienda, da parte di una società in un’altra, si applica la disciplina civilistica della cessione d’azienda che comporta, per legge, il trasferimento dei crediti relativi all’esercizio della stessa, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario. Tuttavia, questo criterio non è di carattere assoluto, ma può essere derogato dalla volontà delle parti.
Si tratta di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20011 depositata ieri, 19 luglio 2024.
Il caso esaminato è relativo all’individuazione del soggetto (conferente o conferitario) a cui spetta il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per una fattura che, seppure emessa dopo il conferimento del ramo d’azienda, riguardava una prestazione di servizi completata prima del perfezionamento dell’operazione straordinaria.
A questo proposito, la Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina civilistica prevista dall’art. 2559 c.c. in tema di cessione d’azienda. Pertanto:
- in linea generale, i crediti relativi all’azienda conferita sono trasferiti insieme a quest’ultima, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle imprese;
- tuttavia, tale norma può essere derogata dalle parti, dunque, è necessario ricostruire la comune intenzione di queste ultime, al momento dell’esecuzione dell’atto di conferimento, in base alle regole d’interpretazione stabilite negli artt. 1362 ss. c.c.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41