Per la residenza delle società vale sempre la sede di direzione effettiva
La Cassazione conferma che il criterio di collegamento dell’attuale art. 73 comma 3 del TUIR si pone in continuità con la norma previgente
Nella sentenza n. 20002, depositata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente su di un caso di esterovestizione di una società controllata da società residente in Italia.
La contestazione riguardava il periodo 2009, in relazione al quale la società controllata non aveva presentato la dichiarazione in Italia (considerandosi residente in Romania, dove aveva sede legale e stabilimento), e si era sostanziata nell’accertamento analitico-induttivo del reddito imponibile non dichiarato.
La società, soccombente in secondo grado, aveva presentato ricorso in Cassazione con motivazioni bocciate dalla Corte in quanto ritenute inammissibili e infondate, non ravvisandosi la violazione di norme di diritto o vizi di altri tipo della sentenza impugnata.
La parte interessante della sentenza ...