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Indetraibile l’IVA se c’è somministrazione illecita di manodopera

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 luglio 2024

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Con l’ordinanza n. 20591, depositata ieri, la Cassazione ha disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta da una società per i costi sostenuti nell’ambito di un’illecita somministrazione di manodopera.

La Suprema Corte ha, difatti, affermato il principio secondo cui non è possibile l’esclusione dalla base imponibile IVA e il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta, in presenza di un’illecita somministrazione di manodopera. Essa si distingue rispetto a un appalto genuino, ai sensi dell’art. 1655 c.c., sulla base della “concorrenza tra i requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore”. Difatti, l’organizzazione può anche essere minima negli appalti c.d. “leggeri” a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, mentre negli appalti c.d. “labour intensive” il requisito si sostanzia soprattutto nell’esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali.

Nel caso di specie, l’appalto era qualificato come “labour intensive”, avendo a oggetto la prestazione di attività di facchinaggio (e il giudice di merito non aveva valutato se vi fosse l’assunzione o meno di rischi da parte dell’appaltatore, il quale avrebbe dovuto necessariamente concorrere con le attività di direzione e organizzazione per poter integrare un genuino rapporto di appalto).

Richiamando un proprio precedente sul punto (Cass. n. 12807/2020), la Cassazione rammenta che, a norma dell’art. 29 comma 1 del DLgs. 276/2003, il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all’assunzione, nel primo, del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore e all’eterodirezione dei lavoratori utilizzati (la quale ricorre quando l’appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell’appaltatore e in capo alla società interposta vi sono solo compiti di gestione amministrativa e non organizzativi). Sulla base di questo principio, se l’appalto non è genuino, il contratto di appalto stesso non è valido e non può consentire il diritto alla detrazione dell’IVA (oltre a non consentire la deduzione di componenti negativi di reddito ai fini IRAP).

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