Non necessaria la delibera del CICR per l’operatività del divieto di anatocismo bancario
Con la sentenza n. 21344, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di contratti bancari, l’art. 120 comma 2 del TUB, come sostituito dall’art. 1 comma 629 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014 (ossia dal momento dell’entrata in vigore della legge che l’ha introdotto) e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
In questo senso – a detta della Suprema Corte – va risolta l’ambiguità letterale dell’art. 120 comma 2 del TUB, nella versione risultante dagli interventi modificativi disposti dalla citata L. 147/2013, laddove (anteriormente alle ultime interpolazioni inserite dalla L. 49/2016) si demandava al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41