Obblighi consultivi e informativi in tutte le ipotesi di licenziamento collettivo di dirigenti
Con l’ordinanza n. 21299 di ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini degli obblighi di consultazione e informazione previsti dalla direttiva Ce n. 98/59 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di licenziamenti collettivi, risulta irrilevante la distinzione tra licenziamenti collettivi intimati all’esito di una sospensione dell’attività produttiva, come la CIGS, e licenziamenti collettivi disposti senza tale sospensione. Di conseguenza, le relative procedure, concludono i giudici di legittimità, devono applicarsi in tutti i casi di licenziamento collettivo, quindi anche in quelli in cui, tra i lavoratori interessati, vi siano dirigenti.
È stata così confermata la decisione di secondo grado resa dalla Corte d’Appello, con cui era stato affermato che l’art. 24 comma 1-quinquies della L. 223/91, che disciplina il licenziamento collettivo dei dirigenti, si applica sia alle procedure di cui all’art. 24 (per riduzione del personale), sia a quelle di cui all’art. 4 (per collocamento in mobilità) di tale legge.
La suddetta norma è stata del resto introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 16 comma 1 lett. b) della L. 161/2014 al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, dopo che era stata aperta una procedura di infrazione contro l’Italia per non aver previsto l’applicabilità anche al licenziamento dei dirigenti delle garanzie procedurali stabilite dalla citata Direttiva Ce n. 98/59.
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