Pronti i codici tributo per il ritardato pagamento dell’imposta di consumo su prodotti con nicotina
Con la ris. n. 42 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’art. 62-quater.1 comma 1 del DLgs. 504/95.
In base a questo articolo, i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati a imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo.
Con la ris. n. 75/2022 è stato istituito il codice tributo “5483” per versare l’imposta di consumo per i citati prodotti (si veda “Possibile versare l’imposta di consumo su prodotti con nicotina e le sanzioni nel settore tabacchi” del 15 dicembre 2022). L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha poi chiesto l’istituzione dei codici tributo per versare l’indennità di mora e gli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della determinazione direttoriale n. 406606 del 9 settembre 2022, come modificata dalla determinazione n. 82915 del 9 febbraio 2023.
La ris. n. 42/2024 ha quindi istituito i codici tributo:
- “5503”, denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
- “5504”, denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
Nel modello F24 Accise i codici vanno esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del fabbricante/depositario/rappresentante fiscale; nel campo “codice identificativo”, nessun valore; nel campo “rateazione”, nessun valore; nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41