Da settembre canale telematico per lo scambio di informazioni tra INPS e Casse per la ricongiunzione
Con il messaggio n. 2770 di ieri, l’INPS è tornato sulla convenzione quadro tra lo stesso Istituto e le Casse per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla L. 45/90, comunicando che alla convenzione hanno aderito finora 9 Casse professionali.
Inoltre, l’INPS, l’ENPAM e la Cassa Geometri (queste ultime in qualità di Casse pilota) hanno completato le operazioni di natura tecnica per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme di cooperazione applicativa e pertanto, dal mese di settembre 2024, tra l’INPS e tali Casse pilota lo scambio delle informazioni, conseguente all’esercizio della facoltà di ricongiunzione ex L. 45/90, potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico.
Le medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie della convenzione.
Lo scambio telematico riguarda le seguenti fasi:
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione;
- invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS (quale Ente trasferente);
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di eventuale riesame della precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame;
- invio di un nuovo prospetto contributivo, in seguito a riesame, da parte dell’INPS (quale Ente trasferente);
- notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione.