Ritardi nei pagamenti sino a 14 giorni puniti nella misura dello 0,08% per giorno
Il decreto sanzioni abbassa dal 30% al 25% la pena per le violazioni sui versamenti
Il ravvedimento operoso, nell’ipotesi dei tardivi versamenti, si esegue rimuovendo la violazione e pagando il dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi legali.
L’art. 13 del DLgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87 (il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Di conseguenza, la sanzione per il tardivo versamento contenuto nei 90 giorni non è più del 15% ma del 12,5% (resta infatti invariato l’art. 13 comma 1 secondo periodo del DLgs. 471/97, secondo cui, “per