L’omologazione cristallizza l’inesigibilità parziale dei crediti
In difetto di risoluzione del concordato, il creditore va ammesso al passivo in misura falcidiata
L’omologazione del concordato preventivo determina l’effetto peculiare dell’esdebitazione, nel senso che tutti i creditori, per titolo o causa anteriore alla pubblicazione della domanda (anche “anticipata”) nel Registro delle imprese, subiscono la perdita della quota di credito eccedente la percentuale proposta dal debitore.
Dopo l’omologazione, la risoluzione (o l’annullamento) del concordato preventivo provocano il caducamento dell’effetto esdebitatorio e la presentazione del ricorso per la risoluzione è fissata perentoriamente, dall’art. 119 comma 4 del DLgs. 14/2019 (CCII), in un anno dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento previsto dalla procedura (da intendersi come ultimo termine pianificato per la soddisfazione dei
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