ACCEDI
Sabato, 10 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Revocabile la garanzia ipotecaria del debitore poi fallito

Gli atti dispositivi «in senso ampio» possono essere oggetto di revocatoria a opera del curatore

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 24 settembre 2024

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25407 di ieri, ha ribadito che il presupposto oggettivo ai fini della revocatoria ordinaria di un atto compiuto dal soggetto poi fallito, a norma degli artt. 66 del RD 267/42 e 2901 c.c., può essere costituito, nell’ipotesi di assunzione di un debito da parte del debitore, dal pregiudizio che tale atto può determinare alle “ragioni” dei creditori, a fronte del mutamento negativo del patrimonio in senso quantitativo e/o qualitativo.

L’art. 95 comma 1 del RD 267/42 consente al curatore di eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, del diritto fatto valere con la domanda di ammissione al passivo, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito azionato o la prelazione invocata.
Il curatore, per impedire ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU