Revocabile la garanzia ipotecaria del debitore poi fallito
Gli atti dispositivi «in senso ampio» possono essere oggetto di revocatoria a opera del curatore
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25407 di ieri, ha ribadito che il presupposto oggettivo ai fini della revocatoria ordinaria di un atto compiuto dal soggetto poi fallito, a norma degli artt. 66 del RD 267/42 e 2901 c.c., può essere costituito, nell’ipotesi di assunzione di un debito da parte del debitore, dal pregiudizio che tale atto può determinare alle “ragioni” dei creditori, a fronte del mutamento negativo del patrimonio in senso quantitativo e/o qualitativo.
L’art. 95 comma 1 del RD 267/42 consente al curatore di eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, del diritto fatto valere con la domanda di ammissione al passivo, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito azionato o la prelazione invocata.
Il curatore, per impedire ...
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