Con particolari categorie di azioni per la scissione servono assemblee speciali
Le deliberazioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e degli obbligazionisti devono seguire quella dell’assemblea straordinaria dei soci
Ai sensi dell’art. 2502 comma 1 c.c. (in quanto richiamato dall’ultimo comma dell’art. 2506-ter c.c.), la scissione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.
La decisione di scissione, per quanto concerne le società di capitali, è assunta in sede assembleare e deve necessariamente constare da atto pubblico.
Per quanto concerne le società di persone, invece, è assunta dai soci al di fuori della costituzione formale dell’organo assembleare (essendo esso estraneo all’ambito delle società di tipo personale) e:
- deve constare necessariamente da atto pubblico, nel caso in cui la società di persone sia la scissa e una o più delle beneficiarie siano società di capitali (massima Comitato triveneto dei notai L.A.17); ...
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