Revoca «tardiva» del consolidato fiscale solo se la condotta è coerente
Anche per il mancato esercizio della revoca dell’opzione può trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis
Con la risposta n. 187, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di revocare il regime del consolidato fiscale, beneficiando dell’istituto della remissione in bonis ex art. 2 comma 1 del DL 16/2012.
Quest’ultima disposizione stabilisce che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
Questo istituto ha come obiettivo di evitare che il contribuente, in possesso dei requisiti prescritti per accedere a un beneficio fiscale, possa non fruirne a causa del mancato esercizio dell’opzione o per un inadempimento di natura formale (cfr. circ. n. 38/2012), purché dia prova di aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionato.
In merito al regime del consolidato fiscale nazionale, l’art. 14 del DM 1° marzo 2018 dispone che al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. In caso di revoca dell’opzione, la consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si esercita la revoca.
Riguardo alla possibilità di sanare le c.d. “revoche dimenticate” con riferimento ai regimi opzionali con rinnovo automatico, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017 (§ 10), è stato chiarito che “considerato che l’esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell’opzione, si ritiene che anche per il mancato esercizio della revoca dell’opzione possa trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012”.
La risposta in commento, però, sottolinea che per poter effettuare una revoca “tardiva”, occorre che il contribuente abbia al contempo tenuto un “comportamento concludente” compatibile con il regime ordinario e non abbia espresso altre opzioni.
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova di aver tenuto, insieme con la consolidata, un comportamento coerente con l’ipotizzata volontà di escluderla dalla tassazione di gruppo. Tale considerazione è basata sul fatto che in sede dichiarativa è stata indicata diverse volte la volontà di continuare il consolidato con la controllata in argomento (e con altre consolidate che si sono aggiunte al perimetro di consolidamento) attraverso la compilazione del quadro OP.
L’Agenzia ritiene, dunque, che la fattispecie rappresentata non rientri tra le ipotesi della c.d. “revoca dimenticata”, non essendo stato “omesso” alcun adempimento, ma trattandosi di una modifica di una scelta validamente esercitata.
Come chiarito dalla circ. n. 38/2012, l’esistenza della buona fede “presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente”. La medesima impostazione si riviene anche nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 22 giugno 2021 n. 426.
Rispetto a quanto illustrato nel quesito oggetto della risposta n. 187/2024, però, si osserva che non è stato valorizzato il fatto che sembra che gli organi societari della consolidante e della consolidata avessero deciso di revocare l’opzione per il 2023.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce, infine, che la mancata opzione per il regime del consolidato fiscale del caso di specie non possa essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa ex art. 2 comma 8 del DPR 322/98.
Al riguardo, si richiama l’impostazione assunta con la risoluzione n. 325 del 14 ottobre 2002, con la quale è stato sostenuto che le correzioni effettuate in sede di dichiarazione rettificativa possono attenere soltanto a errori od omissioni del contribuente, non invece a ripensamenti in ordine a scelte già formulate in precedenza.