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Credito d’imposta per attrarre in Italia investimenti cinematografici anche con sola richiesta definitiva

/ REDAZIONE

Martedì, 12 novembre 2024

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È stato pubblicato ieri sul sito della Direzione generale Cinema e audiovisivo il DM 329/2024, recante disposizioni applicative per il credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all’art. 19 della L. 220/2016.

L’agevolazione è riconosciuta alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione, in relazione alla spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana o dello Spazio economico europeo, su commissione di produzioni estere.

Il decreto stabilisce, tra l’altro, i requisiti che devono avere i soggetti richiedenti, le caratteristiche della certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi eleggibili sostenuti, gli obblighi da parte dei beneficiari e le cause di decadenza.

L’impresa di produzione esecutiva o l’impresa di post-produzione deve presentare, alternativamente, la richiesta preventiva e successivamente la richiesta definitiva oppure la sola richiesta definitiva. Il credito d’imposta è riconosciuto per intero all’esito positivo dell’istruttoria ed è utilizzabile in compensazione per il 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva.

Inoltre, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta.

Il DM 329/2024 abroga il Capo V “Attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo” del decreto 2 aprile 2021, recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

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