Sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive nella sanità per i compensi erogati dall’8 giugno 2024
Con le risposte a interpello nn. 263, 264 e 265 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti applicativi sull’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario introdotta dall’art. 7 del DL 73/2024.
Si ricorda che la norma prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali del 15% sui:
- compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89 comma 2 del CCNL dell’Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’art. 1 comma 218 della L. 213/2023;
- sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 7 comma 1 lett. d) del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021.
Con riferimento all’ambito applicativo, l’Agenzia ha precisato che, se tra le prestazioni aggiuntive sono ricompresi anche i servizi di guardia notturna, l’imposta sostitutiva deve essere applicata anche ai compensi erogati al personale sanitario per lo svolgimento di tali prestazioni. Inoltre, l’imposta sostitutiva in argomento è applicabile anche ai compensi delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario dell’Azienda Provinciale, se compatibili con le prestazioni aggiuntive disciplinate dai citati articoli della contrattazione collettiva nazionale.
L’art. 7 comma 5 del DL 73/2024 prevede poi che l’imposta sostitutiva sia applicabile dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Sul punto, viene sottolineato che l’imposta sostitutiva debba essere applicata a tutti i compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024, indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione.
Infine, l’Agenzia ritiene che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva non è rilevante l’origine delle fonti di finanziamento adoperate per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive svolte dai lavoratori.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41