Donazione non revocabile per sopravvenienza del secondo figlio
La revoca della liberalità non è invece impedita dalla consapevolezza del concepimento del primo figlio
L’art. 803 c.c. annovera tra i casi di revocabilità della donazione la sopravvenienza di figli o discendenti del donante. Nello specifico, la norma in questione dispone:
- al comma 1, che “le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono, inoltre, essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio”;
- al comma 2, che “la revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione”.
L’azione di revocazione, diretta a ottenere il ritorno del bene ...
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