Cessione di cubatura non assimilabile alla costituzione di un diritto reale
La Cassazione recepisce, anche nell’imposizione diretta, quanto affermato dalle Sezioni Unite
Ai fini delle imposte sui redditi, nell’ambito della tassazione delle plusvalenze immobiliari, non è corretto assimilare la cessione di cubatura alla costituzione di un diritto reale di godimento. Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 103, depositata il 4 gennaio 2025, recependo, anche nell’imposizione diretta, quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 9 giugno 2021 n. 16080 (si veda “Cessione di cubatura con registro al 3%” del 10 giugno 2021).
Il caso di specie riguardava la tassazione, ai fini IRPEF, del trasferimento di un terreno edificabile (pervenuto per successione) unitamente alla volumetria di un terreno limitrofo: sulla relativa plusvalenza era sorto un contenzioso tra contribuenti e Agenzia delle Entrate.
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