Compensi dei professionisti imponibili nell’anno in cui è operata la ritenuta
La modifica normativa rimedia alla mancata coincidenza tra il momento di effettuazione e quello di scomputo
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, quale criterio di imputazione temporale di proventi e oneri l’art. 54 comma 1 del TUIR (come sostituito dall’art. 5 comma 1 lett. b) del DLgs. 192/2024) conferma il principio di cassa, fatte salve le eccezioni espressamente previste (ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR, deducibili per competenza).
Vi è però un’importante novità che riguarda i compensi erogati da clienti o committenti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (quali, ad esempio, società, imprese individuali e altri professionisti): in questo caso, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto medesimo, devono essere imputati al periodo
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