Spese di trasferta non tracciate con dubbio deducibilità
Per il datore di lavoro il rimborso del costo non tracciato dovrebbe diventare spesa per prestazione di lavoro deducibile
Il mancato rispetto dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o ncc) previsti dall’art. 1 commi 81-83 della L. 207/2024 è passibile di produrre conseguenze penalizzanti per gli operatori coinvolti.
In estrema sintesi, sono previste l’imponibilità del rimborso erogato in capo al dipendente (senza considerare le esclusioni previste dall’art. 51 comma 5 del TUIR) e l’indeducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle somme rimborsate (o sostenute direttamente) dal datore di lavoro. In pratica, si verificherebbe una doppia imposizione dei rimborsi in esame, che, in primissima battuta, potrebbe creare un’evidente disparità con l’ipotesi analoga dei rimborsi delle suddette spese
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