Effetto di «cristallizzazione» del debito fiscale nel concordato preventivo
Escluso l’accertamento del credito erariale per periodi d’imposta oggetto di transazione fiscale
Con il decreto del 26 novembre 2024, il Tribunale di Piacenza offre un’interessante prospettiva sull’effetto di consolidamento del debito fiscale nel contesto del concordato preventivo.
Il fulcro della decisione riguarda la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di emettere nuovi accertamenti per debiti erariali relativi a periodi d’imposta oggetto di transazione fiscale, una volta omologato il concordato. Il tribunale si è espresso a favore della tesi per cui il “consolidamento fiscale” intervenuto con la certificazione dei crediti erariali in sede di transazione fiscale, comporti la “cristallizzazione” del debito tributario, in ragione della necessità di certezza nei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del contribuente.
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