Rimborsi sospesi anche in presenza di PVC
L’Agenzia delle Entrate, nel corso della Videoconferenza di ieri, ha specificato che la c.d. ragione di credito fondante il provvedimento di fermo dei rimborsi può essere rappresentata altresì dal processo verbale di constatazione.
Tale interpretazione prende le mosse, in sostanza, dal fatto che, nonostante l’art. 23 del DLgs. 472/97 richiami, tra gli atti che possono legittimare la sospensione del rimborso, solo gli accertamenti e gli atti di contestazione di sanzioni, il fermo può anche derivare dall’art. 69 del RD 2440/23, il quale fa generico riferimento alla “ragione di credito”.
Ciò trova riscontro in un orientamento della Cassazione (Cass. n. 4038/2019) che non può andare esente da critiche.
In effetti, in ambito fiscale il rimborso trova autonoma disciplina nell’art. 23 del DLgs. 472/97 e, per l’IVA, nell’art. 38-bis del DPR 633/72, quindi desta perplessità il richiamo all’art. 69 del RD 2440/23 che consente di ampliare le casistiche sintomatiche di ragione di credito e, quindi, di ampliare le possibilità di fermo dei rimborsi.
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