Attestazione di conformità solo per le copie cartacee visionate dal difensore
Dopo i chiarimenti del MEF un decreto correttivo potrebbe fare chiarezza sulla portata dell’art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/92
Il Consiglio dei Ministri di ieri, 13 marzo 2025, ha approvato il decreto correttivo in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia e sanzioni nell’ambito del quale spicca una modifica all’art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/92.
Detto intervento in tema di contenzioso tributario riguarda la delicata questione dell’attestazione di conformità sui documenti cartacei che il difensore è tenuto ad apporre, a pena di inutilizzabilità dei medesimi ai fini probatori.
Stando alla bozza di decreto correttivo l’art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/92 disporrà: “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41