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Domenica, 20 aprile 2025

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«Lavoro extra» senza contributo addizionale NASpI anche per mense e catering

/ REDAZIONE

Sabato, 15 marzo 2025

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Con il messaggio n. 913/2025 pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento ai c.d. “lavoratori extra”, per i quali non trova applicazione il contributo addizionale NASpI ex art. 2 comma 28 della L. 92/2012, generalmente previsto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Sul punto, si ricorda che i contratti di “lavoro extra” vengono utilizzati per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 della L. 84/94.

Con il messaggio in commento, si comunica che dal 1° gennaio 2020 rientrano nel campo di applicazione del “lavoro extra” anche le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 - 56.21.00 e CSC 7.07.05, in quanto non risultano escluse dai CCNL applicati.

Ciò premesso, l’INPS rende noto che i datori di lavoro che svolgono le predette attività e che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI, sia gli incrementi previsti per eventuali rinnovi, possono recuperare la contribuzione indicando il codice causale “L810” nei flussi UniEmens.
La valorizzazione del codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio.

Infine, si precisa che qualora i “lavoratori extra” non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono procedere con l’invio di un flusso di regolarizzazione sull’ultimo mese di attività del lavoratore con l’esposizione del predetto codice “L810”.

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