Possibile il concorso tra bancarotta societaria e sottrazione fraudolenta
Niente rapporto di specialità tra le fattispecie perché hanno un diverso bene giuridico tutelato, diversi autori del reato e diverso elemento soggettivo
È possibile contestare contemporaneamente a un amministratore di società il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per aver cagionato il fallimento mediante operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942, oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019) e quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000).
Tale principio viene affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10750/2025, che richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della stessa Corte costituzionale in materia di rapporto di specialità tra le norme penali, laddove afferma che non è possibile ritenere applicabile l’art. 15 c.p., allorché la materia non sia “la stessa”, e nei casi in cui nessuna delle disposizioni regoli, per intero, la medesima
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