Valida la clausola claims made che lega alla scelta di un terzo la perdita dell’indennizzo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7890, depositata ieri, ha affermato la validità della clausola del contratto di assicurazione professionale stipulato da un commercialista, la quale prevede che la garanzia assicurativa operi a condizione che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato all’assicurato sia presentata per la prima volta almeno sei mesi dopo la decorrenza dell’assicurazione, se relativa ad eventi verificatisi anteriormente a tale data, secondo il modello claims made.
Nel caso di specie, un commercialista chiamava in causa la propria assicurazione per essere tenuto indenne con riferimento ai danni che era stato chiamato a pagare da un cliente, in ragione delle numerosi e gravi inadempienze nell’esecuzione dell’incarico (comprendenti la mancata presentazione della denuncia dei redditi), a seguito delle quali il cliente era andato in contro a un processo penale. Per l’assicurazione, l’indennizzo non era dovuto, tra l’altro, in ragione dell’operatività della clausola suddetta; per il professionista, invece, la clausola sarebbe stata invalida perché avrebbe esposto l’assicurato ad un buco di garanzia per il periodo di sei mesi, nel quale sarebbe venuta meno la sinallagmaticità delle prestazioni.
La Corte ha statuito che la clausola claims made che fa discendere la perdita del diritto all’indennizzo dalla scelta di un terzo (il richiedente) non integra una decadenza convenzionale (che sarebbe nulla ex art. 2965 c.c.), in quanto la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato: ciò consente di ricondurre questa tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nell’ambito dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c.
Sono state, così, confermate le argomentazioni della Corte d’appello secondo cui il pagamento dei premi di assicurazione non era privo di corrispettivo già nei primi sei mesi, perché garantiva copertura assicurativa ai nuovi sinistri; inoltre, l’esclusione della garanzia per le richieste risarcitorie pervenute entro i primi sei mesi, e riferibili ai sinistri pregressi, rientra nell’area riservata all’autonomia negoziale delle parti.
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