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Termine di 90 giorni per l’esercizio della potestà sanzionatoria dell’INPS a pena di decadenza

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 marzo 2025

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In materia di sanzioni amministrative per mancato versamento di ritenute previdenziali, si deve ritenere che il termine sancito all’art. 9 comma 4 del DLgs. 8/2016 – che, depenalizzando l’illecito in questione, ha disposto che non debbano trascorrere più di 90 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria per l’esercizio della potestà sanzionatoria a opera dell’INPS – sia previsto a pena di decadenza.
In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 7845 di ieri, 25 marzo 2025, specificando che tale conclusione è imposta dall’applicazione del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Se il termine di cui all’art. 9 comma 4 del DLgs. 8/2016 non fosse previsto a pena di decadenza, prosegue la Corte, l’esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza connesso alla possibilità di vedersi irrogata una sanzione resterebbe affidata alla previsione del solo termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative; tale ultimo termine, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, non può che ritenersi non idoneo a garantire la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono una particolare vicinanza temporale tra il momento di accertamento dell’illecito e quello di applicazione della sanzione (Corte Cost. n. 151/2021).

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