Per il bonus nido basta la ricevuta delle strutture che erogano il servizio esenti da IVA
Con il messaggio n. 1165 pubblicato ieri, 4 aprile 2025, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti rispetto a quanto indicato al § 6 della circolare n. 60/2025, con cui sono stati illustrati gli elementi da considerare per determinare, in relazione a quest’anno, la misura del bonus asilo nido, nonché i requisiti di accesso e le istruzioni per presentare le domande a decorrere dall’anno 2025.
L’indicata circolare, in tale paragrafo, precisa che il richiedente del bonus asilo nido deve allegare la fattura mensile – la quale deve riportare determinati dati – e la documentazione relativa al pagamento effettuato con modalità tracciabili a favore dell’asilo nido.
Con il messaggio di ieri, l’Istituto ha chiarito che per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (che beneficiano dell’esenzione dell’IVA ex art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72, nonché della dispensa dall’obbligo di fatturazione ex art. 36-bis del medesimo DPR), per il riconoscimento del contributo, in luogo della fattura, è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga il servizio.
Tale ricevuta deve contenere:
- nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta);
- nome, cognome e/o codice fiscale del minore;
- denominazione della struttura;
- importo della rata (con indicazione della mensilità a cui si riferisce la ricevuta);
- descrizione del servizio con evidenza del dettaglio pagato per eventuali servizi aggiuntivi.
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