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Dall’INAIL un riepilogo delle indicazioni sulla prescrizione dei crediti per premi e accessori

/ REDAZIONE

Martedì, 8 aprile 2025

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Con la circ. n. 26 pubblicata ieri, 7 aprile 2025, l’INAIL ha riepilogato la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Istituto – la cui disciplina è contenuta nell’art. 112 comma 2 del DPR 1124/65 e nell’art. 3 comma 9 lett. b) della L. 335/95 – che tengono conto anche degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

In generale, ricorda l’INAIL, per effetto delle disposizioni citate, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione (nonché le altre somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto) si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento. Secondo la Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 916/96), infatti, si applica un solo termine di prescrizione, quello dall’art. 3 comma 9 lett. b) della L. 335/95 di 5 anni, sia all’azione di accertamento e liquidazione dei crediti INAIL che all’azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati.

Dopo aver trattato l’interruzione della prescrizione, con la circolare in commento l’Istituto si sofferma sul computo del termine di prescrizione. In particolare, ai fini del computo della prescrizione deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza è fissata entro il 28 febbraio.

È chiarito che il limite prescrizionale del quinquennio è operante ai soli fini del recupero economico di quanto eventualmente dovuto per premi e sanzioni, ma non anche per l’accertamento della data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione dell’attività, che può essere anteriore al quinquennio, al fine di individuare l’oscillazione del tasso medio da applicare dopo i primi due anni di attività.

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