La condizione per il distacco del personale rileva per la vecchia disciplina IVA
Con riferimento alla disciplina IVA sul distacco del personale (precedente a quella introdotta dall’art. 16-ter del DL 131/2024), la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9585 del 12 aprile 2025, ha affermato che:
- l’assoggettamento a IVA della prestazione di servizi ricorre laddove “sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività”;
- spetta al giudice di merito accertare se il pagamento da parte della distaccataria delle somme richieste dalla distaccante costituisca “una condizione per il distacco del personale” e se gli importi pagati rappresentino “solo il corrispettivo del distacco”.
La Cassazione, sulla base dei principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia Ue 11 marzo 2020 (causa C-94/19), specifica che si ha una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA “a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”. La prestazione si ritiene onerosa (e pertanto soggetta ad IVA) “purché sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività”.
È dunque ribadita, nell’ordinanza n. 9585/2025, l’irrilevanza dell’importo del corrispettivo pattuito, sia esso “pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell’ambito della fornitura della sua prestazione” (tra le altre, si veda Cass. n. 529/2021).
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