PIR agevolati con investimenti tramite FIA con liberazione graduale delle quote
La consulenza giuridica n. 4/2025, pubblicata ieri, si occupa dell’applicazione del regime agevolato in caso di sottoscrizione di PIR alternativi effettuati indirettamente tramite FIA chiusi riservati.
L’applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni (c.d. minimum holding period).
Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (c.d. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, si considera inclusa nel PIR la “parte” della quota del FIA progressivamente liberata mediante i versamenti che trovano copertura nei limiti del plafond annuale e complessivo.
Si osserva anche che nel caso di FIA che operano con il meccanismo del “richiamo” del capitale sottoscritto, in cui può crearsi uno “sfasamento” tra importi sottoscritti (committment) e importi effettivamente richiamati, il vincolo di investimento riferito al capitale sottoscritto ha l’effetto di innalzare “sistematicamente” il limite degli investimenti qualificati, oltre la soglia del 70% (quota obbligatoria, necessaria per beneficiare dell’esenzione). Pertanto, si ritiene possibile che la verifica del predetto vincolo di investimento (plafond) possa essere effettuata con riferimento al capitale sottoscritto ed effettivamente versato, al netto degli oneri e commissioni sostenuti.
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