Eliminazione del «doppio binario» per le poste in valuta al debutto nel modello REDDITI
Si sterilizzano gli effetti sulle differenze da valutazione iscritte al 31 dicembre 2023
Con l’approvazione dell’art. 9 comma 1 lett. d) del DLgs. 192/2024 (riforma dell’IRPEF e dell’IRES in attuazione della L. 111/2023 di delega fiscale), è stata prevista l’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del TUIR che stabiliva l’irrilevanza fiscale delle differenze di cambio “da valutazione” che sono iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.
Il successivo art. 13 del DLgs. 192/2024 stabilisce poi che gli adeguamenti delle poste in valuta effettuati nel bilancio al 31 dicembre 2023 concorrono alla formazione dell’imponibile del periodo d’imposta successivo.
A questa norma di decorrenza consegue che si rendono immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 senza che venga previsto un allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all’estinzione della posta valutativa.
Pertanto, non solo l’adeguamento al cambio al 31 dicembre 2024 sarà immediatamente rilevante ai fini fiscali, ma sempre nel 2024 dovranno essere considerate fiscalmente rilevanti anche tutte le variazioni in aumento e in diminuzione effettuate sugli utili e le perdite non realizzati al 31 dicembre 2023.
Come si vedrà nel prosieguo, tale circostanza ha effetti anche sul quadro RF del modello REDDITI 2025.
Fino all’approvazione del DLgs. 192/2024, anche se gli effetti sono stati resi retroattivi dalle norme transitorie, la valutazione delle attività e delle passività non denominate in euro al termine del periodo d’imposta trovava una regolamentazione fiscale “minima” nell’art. 110 comma 3 del TUIR, ai sensi del quale:
- non assumeva rilevanza, ai fini fiscali, la valutazione al cambio di chiusura dell’esercizio dei crediti e dei debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli a cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di titoli assimilati;
- si teneva, invece, conto della valutazione al cambio di chiusura delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.
Considerato che, in sede di redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, è stata applicata l’irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite su cambi non realizzate (ex comma 3 dell’art. 110 del TUIR previgente), se i debiti e i crediti si sono estinti nel 2024:
- si deve indicare nel modello REDDITI 2025 il reversal delle variazioni fiscali effettuate per il 2023 (in applicazione del regime transitorio ex art. 13 del DLgs 192/2024);
- non vi sarà più alcuna posta da valorizzare al 31 dicembre 2024.
Per comprendere meglio questo meccanismo, si ipotizzi un credito per una fattura attiva in USD emessa nei confronti di un cliente statunitense che ammonta a 600.000 USD in data 19 settembre 2023 (cambio 1/1,0713 e valore in euro di 560.067,21); il cambio con il dollaro al 29 dicembre 2023 è pari a 1/1,1050 (che corrisponde ad un valore in euro di 542.986,43).
Al 31 dicembre 2023, ossia in sede di chiusura dell’esercizio, il credito è stato adeguato al tasso di cambio esistente alla fine dell’esercizio secondo quanto previsto dal documento OIC 26. Dunque, in tale data è stata rilevata una perdita su cambi pari a 17.080,78 (560.067,21 – 542.986,43) con contropartita contabile la riduzione del valore del credito commerciale in argomento.
Ipotizzando che si tratti dell’unica posta in valuta delle società, all’interno del modello REDDITI 2024 (anno 2023) è stata effettuata la sterilizzazione di tale componente negativo di reddito attraverso un’apposita variazione in aumento nel rigo RF28.
Tale variazione ha generato una differenza tra il valore civilistico del credito e il valore fiscale del medesimo. In presenza della ragionevole certezza del futuro recupero, secondo quanto previsto dal documento OIC 25, si è proceduto anche con l’iscrizione della fiscalità differita pari al 24% di 17.080,78, ossia di 4.099,39 euro.
Si ipotizzi che il credito sia stato incassato il 30 settembre 2024 al cambio EUR/USD 1/1,1196. Il credito viene dunque incassato per euro 535.905,68 e produce una perdita su cambi da realizzo pari a euro 7.080,85 (542.986,43 - 535.905,68).
Ne consegue anche il riassorbimento della fiscalità anticipata di euro 4.099,39, in quanto si è verificato il riallineamento tra valori civilistici e valori fiscali.
Dal punto di vista della dichiarazione dei redditi, a seguito dell’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del TUIR, assumono rilievo le perdite su cambi non realizzate e iscritte in bilancio al 31 dicembre 2023. Occorre, quindi, effettuare il reversal di tali perdite attraverso un’apposita variazione in diminuzione di 17.080,78 euro utilizzando il rigo RF45 del modello REDDITI 2025.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41