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Mercoledì, 7 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Immobili non pignorabili per l’omesso pagamento di bollette energetiche condominiali

Il divieto opera per debiti inferiori a 5.000 euro e in relazione all’unica casa di proprietà dei debitori «vulnerabili»

/ Carmela NOVELLA

Mercoledì, 7 maggio 2025

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La L. 24 aprile 2025 n. 60 ha convertito, con modificazioni, il DL 28 febbraio 2025 n. 19 (c.d. decreto “Bollette”). Tra le novità introdotte, per la prima volta, in sede di conversione, si segnala l’aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter nell’art. 2 del DL 19/2025, contenenti, rispettivamente:
- disposizioni limitative della possibilità, per l’amministrazione condominiale, di dar corso al pignoramento immobiliare per il recupero di crediti derivanti del mancato pagamento delle bollette energetiche condominiali;
- la previsione, nei casi di cui sopra, della residuale possibilità per il condominio di iscrivere l’ipoteca giudiziale sull’immobile a garanzia del proprio credito, ai sensi dell’art. 2818 c.c.

Nello specifico, l’art. 2 comma 2-bis del DL 19/2025 convertito sancisce il divieto di procedere al pignoramento della casa del debitore al ricorrere di determinate condizioni, soggettive e oggettive.
In relazione al primo profilo, si prescrive che i beneficiari della suddetta misura sono esclusivamente i debitori qualificabili quali soggetti “vulnerabili” in base al disposto dell’art. 11 comma 1 del DLgs. 210/2021, vale i “clienti civili” (persone fisiche):
- che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’art. 1 comma 75 della L. 124/2017 (lett. a);
- presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (lett. b);
- che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 (lett. c);
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse (lett. d);
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi (lett. e);
- di età superiore ai 75 anni (lett. f).

Sul piano oggettivo, l’impignorabilità ex art. art. 2 comma 2-bis del DL 19/2025 presuppone, innanzitutto, che il debito maturato dal soggetto vulnerabile per il mancato pagamento delle bollette energetiche condominiali sia di ammontare inferiore a 5.000 euro.
Ancora, la non assoggettabilità a espropriazione forzata nelle forme del pignoramento immobiliare interessa la casa costituente l’unico immobile di proprietà del debitore vulnerabile, purché:
- quest’ultimo abbia ivi stabilito la propria residenza;
- non si tratti di immobili di lusso aventi le caratteristiche individuate dal DM 2 agosto 1969, ovvero di immobili classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ad esempio, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Come accennato all’inizio, in presenza delle condizioni di operatività del divieto di pignoramento immobiliare sancito dal comma 2-bis dell’art. 2 del DL 19/2025, il successivo comma 2-ter fa espressamente salva la possibilità per il condominio di iscrivere l’ipoteca giudiziale di cui all’art. 2818 c.c. sull’immobile del debitore a garanzia del proprio credito.

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