Ispezioni INAIL solo in ambito assicurativo
Nel riepilogare la materia degli accertamenti, l’INAIL conferma le competenze degli ispettori assicurativi
Con la circolare n. 26/2025, l’INAIL non ha chiarito solo la questione dei termini prescrizionali nell’attività ispettiva ma si è occupato anche di ribadire quale è la materia degli accertamenti.
Va ricordato a tale proposito che, fin dalla nota del 2 febbraio 2017 n. 2176, immediatamente successiva alla nascita dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, l’Istituto aveva fatto presente che gli incarichi ispettivi erano limitati alla materia assicurativa di competenza dell’Istituto. Tale ambito non era modificato rispetto a quanto previsto fino ad allora ed era riferito ai soggetti assicurati e alla loro qualificazione contrattuale, alle retribuzioni imponibili denunciate all’Istituto a fini assicurativi, al rischio di lavorazione, alle eventuali agevolazioni fruite nei confronti dell’INAIL.
Oggi tale interpretazione risulta rafforzata dal testo del DL 19/2024 (conv. L. 56/2024) ove si legge che INPS e INAIL operano in coordinamento con l’INL “ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi” (art. 7 comma 2 del DLgs. 149/2015, come modificato dall’art. 31 del DL 19/2024).
La circolare INAIL ribadisce quindi le competenze degli ispettori assicurativi secondo quanto già noto precisando altresì che le verifiche dell’Istituto non sono necessariamente dedicate a tutta la materia assicurativa. Esse possono riguardarne anche soltanto una parte ovvero:
- un determinato oggetto (ad esempio la verifica di rischio assicurato, che comprende il controllo dell’inquadramento e delle voci di tariffa);
- un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
- una determinata tipologia di posizione lavorativa;
- un ambito temporale specifico.
La circolare in questo ripete quanto già noto fin dalla circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. In tale nota di prassi, in particolare, si faceva riferimento alla verifica tipica dell’Istituto assicuratore ovvero il controllo afferente il rischio assicurativo.
La recente circolare n. 26/2025 conferma tale interpretazione, precisando altresì che l’analisi di un documento, specificamente richiesto per le finalità assicurative indicate nel verbale, non preclude l’esame del medesimo documento e le conseguenti possibili contestazioni nell’ambito di una eventuale successiva ispezione da parte di altri enti.
Con riferimento, in particolare, al libro unico del lavoro (LUL), nelle verifiche INAIL vi saranno controlli esclusivamente sul rischio, in cui l’ispettore si limiterà a dare atto che gli importi denunciati complessivamente all’Istituto corrispondono a quelli annotati sul libro unico. Ciò rispecchia quanto già indicato nella citata circolare INL n. 4/2019 ove si leggeva che la richiesta del LUL poteva essere effettuata unicamente “al fine di verificare la corrispondenza tra quanto annotato in detto documento e quanto denunciato cumulativamente all’Istituto, senza procedere ad un’analisi della congruità intrinseca degli importi esposti per singolo dipendente”.
La nota dell’Istituto assicuratore evidenzia, peraltro, che è compito dell’ispettore riportare a verbale esattamente l’ambito della verifica: quindi, ove essa non riguardi l’intera materia assicurativa, ne dovrà essere dato atto a verbale.
In tal caso, l’ispezione sarà preclusiva rispetto ad ulteriori controlli solo con riguardo alla materia esaminata ed alle finalità con cui sono stati visionati i documenti, sempre che, beninteso, si tratti di verbale di regolarità o il datore di lavoro abbia provveduto a regolarizzare tutte le contestazioni mosse con il verbale e i successivi provvedimenti dell’Istituto.
Ove ciò non sia avvenuto, nessun effetto preclusivo potrà realizzarsi poiché la preclusione non si configura nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse (cfr. circ. INL n. 4/2019).
Non sfugge l’importanza delle precisazioni dell’Istituto anche in considerazione del previsto incremento delle forze ispettive autorizzato dal c.d. decreto “Agricoltura”, al fine di rafforzare tutte le attività di vigilanza e ispettive dell’INPS e dell’INAIL (art. 2-ter del DL 63/2024).
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