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Cessione di crediti a garanzia dell’apertura della linea di credito con tassazione autonoma

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 maggio 2025

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La cessione di crediti (derivanti da contratto di appalto) operata da una società a favore di una banca a garanzia della linea di credito concessa da quest’ultima, con contratto di finanziamento stipulato un mese prima, va soggetta a imposta di registro dello 0,5% da applicare in modo autonomo rispetto alla tassazione applicata al finanziamento.
Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 11839 pubblicata ieri, confermando un orientamento che ha già trovato numerosi riscontri (cfr. Cass. nn. 32330/2024 e 25620/2022, nonché la recentissima pronuncia 5 maggio 2025 n. 11749).

In particolare, secondo la Suprema Corte, che accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, non è corretto quanto affermato dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto di poter estendere alla cessione di crediti a garanzia la tassazione applicata per il contratto di finanziamento principale (imposta di registro fissa in forza dell’alternatività IVA-registro, essendo l’operazione di finanziamento, nel caso di specie, esente da IVA in base al combinato disposto degli artt. 3 comma 2 n. 3 e 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72), reputando che, a norma dell’art. 21 del DPR 131/86, le disposizioni risultassero legate da vincolo di derivazione necessaria.

Secondo la Cassazione, invece, nel caso di specie nulla consente di “affermare che la cessione del credito si sia andata ad inserire come elemento qualificante nella struttura del contratto bancario”; anzi, emergono elementi in senso contrario, posto che “l’apertura di credito e la cessione di crediti scaturiscono da due contratti distinti, peraltro stipulati a distanza di un mese” da tassare autonomamente nel rispetto dell’art. 20 del DPR 131/86.

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