ACCEDI
Giovedì, 25 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Misure protettive per il fondo comune d’investimento ammesso alla CNC

È possibile ammettere il fondo a una procedura a carattere amministrativo

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Giovedì, 25 settembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 luglio 2025, ha ritenuto possibile per il fondo comune d’investimento, ex art. 57 del DLgs. 58/98 (TUF), l’accesso alla composizione negoziata della crisi (CNC), al fine di risanare il proprio indebitamento, beneficiando altresì delle misure protettive.

È interessante rilevare che l’accesso alla CNC e la conferma delle misure protettive sono stati chiesti non dal fondo, in quanto privo di soggettività giuridica, ma dalla società di gestione del risparmio (SGR) che lo amministra nell’interesse degli investitori (quotisti o noteholders).

È, quindi, la SGR, in questi casi, a dichiarare la situazione di crisi, ad autocertificare la risanabilità del fondo ed è nei confronti della stessa SGR che deve essere verificata la sussistenza di adeguati assetti, anche organizzativi, per avvalorare la realizzabilità del percorso di risanamento.

Il fondo, infatti, oltre ad essere privo di una propria struttura organizzativa, rappresenta un patrimonio segregato (separato dal patrimonio proprio della SGR e dagli altri Fondi gestiti da quest’ultima), come sancito dall’art. 36 comma 4 del TUF.
Ciò significa che, se una SGR gestisce più Fondi (come spesso accade), si trova ad “aprire” tanti, distinti, processi di CNC e procedimenti di conferma delle misure protettive quanti sono i Fondi per i quali sussiste una situazione di crisi (risanabile) e che ulteriore e distinta sarebbe la CNC della stessa SGR qualora fosse in crisi in relazione alla propria attività di impresa (i servizi di gestione forniti ai Fondi nell’interesse dei quotisti).

Un altro aspetto importante dell’ordinanza in commento è rappresentato dal fatto che essa pacificamente ammette che la continuità di impresa sia costituita dalla locazione degli immobili inclusi nel fondo e dalla loro successiva vendita atomistica. Ciò conferma che la continuità d’impresa a cui deve condurre il risanamento perseguito tramite la CNC, può ben avere un orizzonte definito, rappresentato dall’ultimazione degli affari per i quali l’investimento è stato effettuato, contesto nel quale si inserisce fisiologicamente la fase liquidatoria (in bonis) che segue il conseguimento dello scopo o la scadenza del contratto sociale o del fondo stesso.

Il caso esaminato dal Tribunale si caratterizza anche per interessare un fondo il cui patrimonio immobiliare sembra essere detenuto direttamente e non da “società veicolo” controllate, come talvolta accade, specie quando oggetto dell’investimento non sono direttamente gli immobili ma le esposizioni ipotecarie vantate dalle banche mutuanti. In tal caso, sarebbero le società veicolo ad essere in crisi e la SGR ad essere il loro creditore, in quanto cessionario dei suddetti crediti bancari.

In materia di procedure concorsuali di diritto speciale, l’art. 57 del TUF estende la liquidazione coatta amministrativa (LCA) agli intermediari finanziari e al comma 6-bis prevede per i creditori e per la stessa società la possibilità di chiedere la liquidazione del fondo, qualora le attività del medesimo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata.

Con la liquidazione del fondo, il legislatore ha introdotto una procedura concorsuale a carattere “amministrativo”, in quanto non è prevista la nomina del giudice delegato come organo della procedura né il reclamo al suddetto organo (o al Tribunale) contro gli atti e le omissioni del liquidatore.

In caso di intermediari finanziari, inoltre, l’art. 80 comma 6 del DLgs. 385/93 (TUB) prevede che la LCA sia l’unica procedura utilizzabile e che, tuttavia e per quanto non previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del DLgs. 14/2019 (CCII). Tale norma, per effetto dell’art. 57 comma 3 del TUF, si applica anche alla LCA degli intermediari finanziari, con la precisazione che il successivo comma 3-bis dell’art. 57 del TUF, cui fa rinvio l’art. 57 comma 6-bis del TUF (liquidazione del fondo), non richiama l’art. 80 comma 6 del TUB.

Nel silenzio normativo, conclude il Tribunale, non vi sono ragioni per escludere l’accesso alla CNC al fondo, “per il tramite” della SGR che lo amministra, dato che, in primo luogo, l’art. 57 comma 6-bis del TUF ammette il fondo (solo) ad una procedura concorsuale di liquidazione coatta, seppure a carattere amministrativo, al di là della sua soggettività giuridica e che la CNC non è una procedura giurisdizionale né una procedura concorsuale, ma un iter per il raggiungimento della soluzione della crisi per il debitore che si trova in una situazione di crisi e d’insolvenza o in condizioni di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario.

In tale contesto, peraltro, non consentire al fondo di investimento di accedere alla CNC e usufruire delle misure protettive recherebbe, in concreto, un pregiudizio per i creditori, i quali non avrebbero alcuna alternativa alla richiesta della liquidazione del fondo e, pertanto, vedrebbero svanire la possibilità di conseguire un possibile soddisfacimento attraverso le trattative.

TORNA SU