La Cassazione frena sul liticonsorzio necessario per le società di persone
Il litisconsorzio necessario trova un limite nel principio di economia processuale
La rimessione della causa in primo grado non va disposta ove, nonostante i processi instaurati dai soci e dalla società si siano svolti presso giudici diversi, essi siano giunti in parallelo presso la Cassazione, in quanto essa ben può disporre la riunione dei ricorsi.
È questa l’opinione della Corte di Cassazione, esternata con la sentenza n. 3830 del 18 febbraio 2010.
Nel caso di specie, una s.n.c. ha ricevuto un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA e ha proposto ricorso. Successivamente, l’ufficio ha notificato ai soci gli avvisi contenenti la rettifica del reddito di partecipazione, consequenziali all’accertamento notificato alla società. Anche i soci hanno proposto ricorso.
I giudici di merito, però, non hanno provveduto a riunire i ricorsi
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