La denominazione del contratto non conta ai fini dell’imposta di registro
Per la Cassazione, l’atto va tassato in base alla sua intrinseca natura e agli effetti che produce, anche se non corrispondono a titolo e forma apparenti
Se le parti, volendo stipulare un atto di cessione del marchio, l’hanno redatto denominandolo “cessione di ramo d’azienda”, l’applicazione dell’imposta di registro deve prendere in considerazione i reali effetti prodotti dal contratto e non la sua denominazione.
In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3571 del 16 febbraio 2010 , accogliendo il ricorso del contribuente.
La Corte ricostruisce in questo modo i fatti oggetto del giudizio: la società Alfa intende vendere alla società Beta il proprio marchio.
Esse stipulano, però, un atto denominato espressamente “cessione di ramo d’azienda”, probabilmente a causa dell’art. 2573 del codice civile, il quale, nella versione allora vigente, consentiva la cessione ...
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