Per la bancarotta fraudolenta documentale non basta l’omessa dichiarazione dei redditi
Oggetto materiale della fattispecie sono i libri e le scritture contabili
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non è condotta idonea a integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
È questo uno tra i passaggi fondamentali della sentenza della Corte di Cassazione n. 11279 del 24 marzo 2010.
In base al combinato disposto degli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 del RD 267/42, è punito con la reclusione da tre a dieci anni l’amministratore di società fallita che, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (dolo specifico), “sottrae”, “distrugge” o “falsifica” “i libri o le altre scritture contabili” ovvero li tiene in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (dolo intenzionale).
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