Nuovi termini del codice di procedura inapplicabili al processo tributario
L’Agenzia delle Entrate rileva che il DLgs. 546/92 prevede già una disciplina autonoma
La riforma del processo civile apportata dalla L. 69/2009, nella parte in cui ha dimezzato vari termini processuali, non si applica al processo tributario ove il DLgs. 546/92 disciplini già l’istituto oggetto di riforma.
Così, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17 del 31 marzo 2010, prende le distanze dall’opinione secondo cui i nuovi termini avrebbero, di fatto, comportato una modifica implicita di quelli già presenti nel sistema processuale tributario.
Si tratta, in particolare, dei termini per la riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria di competenza (art. 50 c.p.c.), per la ripresa del processo interrotto (art. 305 c.p.c.), per la riassunzione in caso di omessa costituzione delle parti (art. 307 c.p.c.), per la riassunzione della causa rimessa in ...
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