Il giudice può sanare i vizi della procura
L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il nuovo art. 182 del codice di procedura civile
La sanatoria giudiziale dei vizi della procura, nonchè di quelli riguardanti la rappresentanza e l’autorizzazione a stare in giudizio, può essere applicata altresì nel contenzioso tributario.
Così, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 del 31 marzo 2010, ritiene operante l’art. 182 del codice di procedura civile, nel testo modificato per effetto della L. n. 69 del 2009.
Il giudice, in base a tale norma, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle
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