Bancarotta per distrazione sotto la lente della Cassazione
La dichiarazione di fallimento può intervenire anche a notevole distanza di tempo dai fatti distrattivi
Due recenti pronunce della Corte di Cassazione chiariscono taluni aspetti in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42. Le precisazioni, in particolare, riguardano:
- l’impossibilità di attribuire rilevanza al fatto che la dichiarazione di fallimento sia intervenuta a distanza di più di due anni dai fatti distrattivi (Cass. 12 aprile 2010 n. 13588);
- i requisiti necessari per integrare, dal punto di vista dell’elemento psicologico, il concorso nel reato da parte del c.d. “extraneus” ovvero di colui che non è collocato tra i possibili soggetti attivi (Cass. 29 aprile 2010 n. 16579).
Quanto al primo punto, la Corte di Cassazione afferma che tra i comportamenti addebitati all’imputato ed il fallimento non vi è alcuna esigenza ...
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