Sette anni è il termine di «ragionevole durata» del procedimento fallimentare
Il caso Assonime 4/2010 affronta la questione dopo la pronuncia in tal senso della Cassazione n. 28318/2009
Il Caso Assonime n. 4/2010 si sofferma sul principio della ragionevole durata del processo, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 28318 del 31 dicembre 2009. Secondo la Corte, in particolare, sette anni è il termine di ragionevole durata entro il quale il processo fallimentare dovrebbe concludersi. Oltre tale termine le parti coinvolte possono avanzare la pretesa di riparazione del danno.
Il diritto di ogni persona ad un processo equo che si svolga entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che attribuisce un diritto soggettivo direttamente azionabile davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo a chi abbia subito effetti pregiudizievoli da un processo ...
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